Testamento biologico (DAT): cos’è e come si sottoscrive
Le DAT – disposizioni anticipate di trattamento – sono un’importante facoltà per un soggetto di acconsentire o meno, in via preventiva, determinati trattamenti sanitari, così, se la persona dovesse trovarsi nell’incapacità di decidere o comunicare la sua volontà, il medico può fare riferimento alle sue volontà precedentemente espresse e formalizzate in un apposito atto.
Le DAT infatti rinforzano la tutela al diritto del consenso libero e informato, in merito appunto ai trattamenti sanitari che riguardano l’interessato.
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente chiamate «testamento biologico» o «biotestamento», sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017 – in vigore dal 31 gennaio 2018.
Approfondiamo quest’argomento per capire meglio a cosa servono le DAT e come si possono formalizzare.
Finalità, diritti e consenso informato
La legge 219/2017 tutela prima di tutto una serie di diritti molto importanti. L’art.1, comma 1, ci dice che:
“La presente legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona”.
Dalla norma si evince l’importanza del consenso informato ovvero del principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso «libero e informato» della persona interessata.
Il comma 3, sempre dell’art.1, specifica:
“Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.”
Cosa si può indicare nelle DAT
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può rilasciare le disposizioni anticipate di trattamento sanitario.
Nel documento è possibile dare il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici,
scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (la nutrizione e l’idratazione artificiali).
Nelle DAT, inoltre, può essere nominato un fiduciario che, una volta nominato, si preoccuperà di far dare attuazione alla volontà del disponente formalizzata nell’apposito atto (DAT)
Il fiduciario – che deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere – è chiamato così a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
La persona di fiducia può ricevere tutte le informazioni – o una parte – al posto del paziente ed esprimere al suo posto anche il consenso o il rifiuto ai trattamenti sanitari, ove il paziente non sia nelle condizioni di esprimere personalmente la propria volontà.
Come fare le DAT
Le DAT possono essere redatte in varie forme: per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
E’ possibile anche fare una scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito.
Quest’ultima possibilità resta ad oggi di difficile attuazione in quanto molti degli Uffici dello stato Civile dei Comuni non si sono ancora muniti di appositi Registri.
Pertanto in questa fase è importante sapere che il vostro Notaio di fiducia potrà correttamente conservare gli atti pubblici e le scritture private autenticate contenenti le DAT in modo che in ogni momento, ove ve ne sia necessità, ci si potrà rivolgere al Notaio per avere copia dell’atto ed esibirla al medico o alla struttura sanitaria che sarà tenuta a rispettare le volontà del paziente cristallizzate a suo tempo nella DAT.
Ove il disponente volesse modificare le sue volontà può revocare l’atto precedente e provvedere, eventualmente con l’ausilio del Notaio, a predisporne uno nuovo.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Il nostro studio notarile è stato tra i primi in Italia ad essersi occupato delle disposizioni anticipate di trattamento.
Notaio Giuseppe Falco