L’amministrazione di sostegno è un istituto al quale possono ricorrere le persone che si trovano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione:
In generale, quindi, l’amministrazione di sostegno è una misura meno grave rispetto alla interdizione e rappresenta un istituto moderno e sufficientemente elastico a tutela dei soggetti disabili, che tiene conto dell’esigenza di rispettare e valorizzare la loro residua capacità di agire.
L’amministrazione di sostegno si attiva mediante ricorso al giudice tutelare, il quale, assunta ogni opportuna informazione, provvede con decreto, con il quale viene designato l’amministratore di sostegno e definito l’oggetto del suo incarico.
E’ molto importante la scelta dell’amministratore di sostegno: deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario, la scelta potrà pertanto cadere sul coniuge, sul convivente, su altro parente fino al quarto grado, ma anche su un estraneo. Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. È anche possibile designare, mediante testamento, un determinato soggetto amministratore di sostegno del proprio figlio.
Con le stesse modalità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile inoltre revocare gli amministratori di sostegno già designati.
La designazione fatta con atto pubblico ha un grande valore, in quanto è vincolante per il giudice tutelare: questi può infatti disattenderla soltanto ove ricorrano gravi motivi.
Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde completamente la propria capacità di agire, ma soltanto in relazione ad alcuni specifici atti.
In particolare, l’amministrato:
L’amministrazione di sostegno è quindi uno strumento estremamente duttile: esso viene infatti configurato caso per caso, secondo le peculiarità ricorrenti nella specifica ipotesi.
In ogni caso, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di:
fonte Sito Ufficiale Notariato
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