La legge sul “Dopo di noi” e la fiscalità degli strumenti di destinazione patrimoniale
Con la legge sul “Dopo di noi”, il legislatore ha riconosciuto un importante ruolo a taluni strumenti di destinazione e separazione patrimoniale, ritenendoli meritevoli sul piano sociale in quanto finalizzati a realizzare valori primari, quali quelli della assistenza e della protezione di persone con disabilità gravi.In questa prospettiva, sono riservate disposizioni fiscali di carattere agevolativo a trust, vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, in una chiara logica di sussidiarietà orizzontale.
Si deve inoltre considerare che la legge ha istituito un “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” con una dotazione di oltre 180 milioni di Euro in tre anni (art. 3), per finanziare programmi di intervento realizzabili potenzialmente anche attraverso i predetti strumenti di destinazione patrimoniale.
Dal punto di vista fiscale, la portata della legge n. 112/2016 può soprattutto apprezzarsi considerando che, per la prima volta dall’ampliamento del presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, si pone una regolamentazione, sia pure di tipo prevalentemente promozionale, relativa all’applicazione di tale tributo (oltre che delle imposte di registro ed ipo-catastali) ai negozi di destinazione.
Non solo, quindi, la legge n. 112/2016 assume rilievo per il contenuto agevolativo, ma, altresì, per il potenziale impatto sul piano interpretativo, alla luce dell’ampio dibattito che in questi anni si è progressivamente sviluppato circa l’imposizione fiscale delle fattispecie negoziali di costituzione di vincoli di destinazione.
Dopo il convegno organizzato lo scorso 3 aprile a Roma “Il Notariato per il sociale”, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato il primo studio (n. 3/2017) sulla legge 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. La legge, definita anche legge per il “Dopo di noi”, disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, e ha la finalità di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia di tali persone, il cui numero è in costante crescita.
La legge, attraverso la previsione di incentivi di natura fiscale, promuove l’uso di istituti giuridici quali il trust, l’atto di destinazione previsto dal codice civile (art. 2645-ter) e i “fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario”, istituto – quest’ultimo – di nuovo conio, le cui concrete modalità operative saranno oggetto di successivi studi e approfondimenti. Lo studio analizza in “prima lettura” la legge, individuando i principali problemi applicativi, con particolare riguardo, appunto, ai “fondi speciali”. Si evidenzia la rilevanza della legge sul piano sistematico e se ne propone una lettura che giunge a considerarla una “piattaforma normativa” utile ad architettare negozialmente la destinazione patrimoniale regolata dal diritto interno.
In tale prospettiva si propongono le soluzioni relative ai soggetti coinvolti nella destinazione (morte, rinuncia, revoca, dimissioni), mutuandone le regole da fenomeni già regolati dal diritto interno quali i fondi comuni di investimento.
Particolare attenzione è dedicata ai problemi che sorgono nel caso in cui il negozio di destinazione è compiuto dallo stesso disabile grave e al tema della pubblicità immobiliare anche alla luce della recente Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043, che pur se emanata in tema di trust, afferma un principio estensibile anche agli altri negozi di destinazione. La previsione dell’obbligatorietà dell’atto pubblico affida al notaio l’importante compito di individuare le soluzioni giuridiche più appropriate, in un continuo “dialogo” con coloro che si occupano dei temi della disabilità. Esso sarà indispensabile al fine di “cucire” il vestito giuridico più adatto al progetto di vita e ai bisogni del singolo beneficiario, così evitando di adottare soluzioni precostituite.
Fonte: notariato.it